Associazione Sviluppo
Commercio, Turismo e Servizi
della Provincia di Cremona

14/10/2024 | news

OBBLIGO DELLA PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili.  A prevederlo è il nuovo art.27 del Testo Unico della Sicurezza, così come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024.

Con la circolare esplicativa n.4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti in materia, prevedendo, in fase di prima applicazione di questo obbligo, la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.  L’invio della suddetta autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (concernente il possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. n.81/2008), potrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo:  dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. A tal proposito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nota datata 7 ottobre 2024 diramata alle Associazioni di categoria, rammenta che la suddetta possibilità di autocertificare/dichiarare è stata prevista quale mera opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti.  Pertanto, la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo, al tal fine, necessario formalizzare l’istanza tramite il servizio on line presente sul portale dell’Ispettorato (servizi.ispettorato.gov.it). Ne consegue che sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato del Lavoro; in caso contrario coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione/dichiarazione non potranno operare nei cantieri a decorrere dal 1° novembre 2024.

SOGGETTI INTERESSATI

L’obbligo della patente a crediti riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili previsti dall’art. 89 del D.lgs. n. 81/2008 nell’ambito dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, risanamento, smantellamento e trasformazione di opere fisse o temporanee. Sono inclusi anche i lavori su impianti elettrici, idraulici, opere stradali e ferroviarie, bonifiche.  Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

MODALITA’ DI RICHIESTA

La patente dovrà essere richiesta tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INAIL).  Le domande potranno essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa, dal lavoratore autonomo o da un delegato.  La patente sarà rilasciata automaticamente e, nelle more o ritardi dell’emissione, le imprese o lavoratori autonomi che ne hanno fatta richiesta, potranno comunque operare nei cantieri.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I richiedenti dovranno presentare una autocertificazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del DURC e della certificazione fiscale DURF.   I richiedenti dovranno altresì rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

  • l’adempimento degli obblighi formativi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro, dei lavoratori autonomi, dei preposti, dei dirigenti e dei lavoratori;
  • il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) nei casi previsti dalla normativa;
  • l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi previsti dalla normativa.

In caso di dichiarazioni non veritiere, la patente sarà revocata e non potrà essere richiesta nuovamente per un periodo di 12 mesi.

SISTEMA DEI CREDITI

Ad ogni soggetto tenuto al possesso della patente potrà essere riconosciuto un numero massimo di 100 crediti/punti così suddiviso:

  • 30 crediti attribuiti a tutti i soggetti al momento del rilascio della domanda;
  • 30 crediti attribuiti in base alla storicità dell’impresa;
  • 40 crediti ulteriori ed eventuali attribuiti in base alla dimostrazione (comprovata da adeguata documentazione) di aver effettuato specifici investimenti e/o specifiche attività di formazione. Questi crediti ulteriori saranno già attribuiti al momento della presentazione della domanda se il soggetto richiedente avrà già documentato i necessari requisiti. Se i requisiti saranno conseguiti successivamente alla presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente previo invio della adeguata documentazione probatoria. In caso di requisiti costituiti da certificazioni a valenza periodica, l’eventuale loro perdita determinerà in modo automatico la sottrazione dei relativi crediti.

CONTENUTO DELLA PATENTE

Le informazioni relative alla patente confluiscono in una apposita sezione del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  Per ciascuna patente saranno disponibili le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del titolare della patente (persona giuridica/imprenditore individuale/lavoratore autonomo)
  • dati anagrafici del richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato ad ogni data di interrogazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di decurtazione dei crediti;
  • eventuali provvedimenti di sospensione della patente.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Il provvedimento di sospensione della patente sarà adottato in caso di infortuni mortali o gravi di uno o più lavoratori imputabili al datore di lavoro.  La durata della sospensione non potrà comunque superare i 12 mesi e sarà determinata proporzionalmente alla gravità degli infortuni e delle violazioni commesse in materia di salute e sicurezza ed eventuali recidive.

RECUPERO DEI CREDITI

Per recuperare i crediti (fino alla soglia minima di 15), le imprese o i lavoratori autonomi dovranno sottoporsi alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INAIL e INL.  La valutazione che determinerà l’eventuale recupero dei crediti terrà conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori, nonché della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

SE SI OPERA SENZA PATENTE

Alle imprese o lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15, non è consentito operare nei cantieri temporanei o mobili.  Ai soggetti, nella fattispecie di cui sopra, verrà applicata:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori;
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Va inoltre evidenziato che il committente o responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente nei confronti delle imprese o lavoratori autonomi esecutori dei lavori, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.