Associazione Sviluppo
Commercio, Turismo e Servizi
della Provincia di Cremona

07/04/2020 | news

REGIONE LOMBARDIA. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ORDINANZA N. 521 DEL 4 APRILE 2020

Valida dal 7 al 13 aprile. Novità per alcune attività commerciali. Mercati consentiti

Regione Lombardia modifica e integra l’ordinanza del 4 aprile e specifica che per quanto non diversamente disciplinato, resta in vigore quanto previsto dall’Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020. E resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020.

Ecco le precisazione di Regione Lombardia in merito ad alcune attività:

Attività consentite:

  • il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera negli ipermercati e supermercati;
  • i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione,
  • i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
  • la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020. Ovviamente la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  • i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; e sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
  • la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
  • le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

ORDINANZA 522_06.04.2020.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf