Per esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità) obbligo di fornire i clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani
Con Ordinanza Regionale 521 assunta oggi, sabato 4 aprile, da domani 5 aprile e fino al prossimo 13 aprile, restano in vigore le misure restrittive già stabilite per l’intero territorio lombardo con il precedente provvedimento del 21 marzo.
In particolare per:
COMMERCIO AL DETTAGLIO
In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite:
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali
- Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio
Sono vietate:
il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso,
La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, ● articoli per l’illuminazione,
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
- ottica e fotografia è vietata nei giorni festivi e prefestivi;
Inoltre l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
Gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 devono METTERE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI GUANTI MONOUSO E IDONEE SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER LE MANI, PRIMA DELL’ACCESSO ALL’ESERCIZIO; 8 F)
Si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso.
Sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.
ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione delle attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici:
- 69 (Attività legali e contabili),
- 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale),
- 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche),
- 72 (Ricerca scientifica e sviluppo)
- 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
Restano sospese le attività:
- 11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche),95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari),
- 12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni)
- 22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa)
Ad eccezione di:
- interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali;
- interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite
- interventi urgenti per le abitazioni
Resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi 10 e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.
ORDINANZA 521_04.04.2020