Circolare 47/2020: accesso a Cassa integrazione guadagni (Cigo), Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
Con la circolare 47/2020 Inps illustra le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto Cura Italia.
Nello specifico, la circolare 47/2020 prevede l’accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (Cigo), all’Assegno Ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale “COVID 19 nazionale”.
La Cigo e l’assegno ordinario potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020.
Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane.
Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Circolare n 47_2020