Associazione Sviluppo
Commercio, Turismo e Servizi
della Provincia di Cremona

25/03/2020 | news

INPS. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO E DI ASSEGNO ORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

Nuova causale “COVID-19 nazionale”

Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale “COVID-19 nazionale”

L’Inps con una circolare fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali rilascia una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.

Nella circolare INPS precisa le novità apportate dal testo legislativo:

  • le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
  • detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
  • il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
  • per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
  • il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato (cfr. precedente paragrafo 2), il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
  • non è dovuto il contributo addizionale.

INPS_Messaggionumero1321del23-03-2020.pdf