Esenzione corsi da comunicare entro il 21 febbraio 2020; corsi professionalizzanti e finanziamento attività formative
L’attività di manutentore del verde sta attraversando una fase evolutiva che si è manifestata sia in termini numerici (imprese che esercitano l’attività) che in termini di fatturato e di lavoratori occupati.
La mancanza di regolamentazione dell’attività ha aperto il fianco all’esercizio della stessa ad improvvisati ed “apprendisti stregoni” tesi più alla ricerca di un mezzo di sostentamento anziché alla conduzione di un’azienda.
Tale situazione ha sollecitato anche l’anima di Sistema Impresa che ha rappresentato nelle sedi istituzionali opportune la necessità di normare l’attività e di bloccare questo fenomeno crescente.
Il Legislatore ha accolto le richieste delle organizzazioni datoriali disciplinando l’attività dei giardinieri e dei manutentori di parchi tramite la legge 28 luglio 2016 n. 154.
Gli amanti del pollice verde non potranno più improvvisarsi giardinieri: per lavorare occorrerà dimostrare di possedere una formazione adeguata ed esperienza nel campo o frequentare e conseguire con successo un corso di qualifica professionale.
LE NUOVE REGOLE PER ESERCITARE L’ATTIVITÀ
Chi vorrà intraprendere l’attività dovrà essere in possesso di qualifiche professionali che sono state disciplinate in una prima fase dall’accordo Stato Regioni dell’8 giugno 2017 successivamente modificato ed integrato dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2018.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’8 gennaio 2018 ha istituito il quadro nazionale delle qualificazioni nell’ambito del quale la qualifica che si ottiene tramite il superamento del percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sopra menzionato, così come attualizzato dalle regioni, trova la propria collocazione.
Ogni Regione ha definito i requisiti formativi previsti dall’Art. 12 della Legge 154/2016 emanando specifiche disposizioni in merito alle attività formative. In linea di massima il percorso formativo è lo stesso previsto nell’Accordo Stato Regioni ma riteniamo opportuno suggerire di approfondire il tema regione per regione.
ESENZIONE DAI CORSI PROFESSIONALIZZANTI: COMUNICAZIONI ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2020
Chi esercita già la professione di manutentore del verde potrà richiedere l’esenzione dalla frequenza del corso di formazione. Ciò vale per tutte le persone che hanno già maturato una esperienza di almeno due anni come titolari, soci, dipendenti, collaboratori familiari e apprendisti di aziende iscritte al Registro delle Imprese con il codice ATECO 81.30.00, anche come codice secondario.
L’esenzione sarà applicata alle persone iscritte in ordini professionali del settore agrario/forestale o in possesso di un titolo di studio idoneo, come la qualifica professionale (IeFP) di Operatore agricolo, le qualifiche (SRQ) di Giardiniere o Operatore del verde, il diploma di istruzione superiore, laurea o master in discipline agrarie, ambientali e naturalistiche.
Le richieste di esenzione dovranno essere presentate entro il 21 febbraio 2020 agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o agli Albi delle imprese artigiane.
CORSI PROFESSIONALIZZANTI E FINANZIAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE
Dovranno invece frequentare il corso di abilitazione professionale da 180 ore (di cui almeno 60 ore di attività pratiche) le persone che non possiedono un titolo di studio in discipline agrarie e paesaggistiche e intendono avviare una nuova impresa di manutenzione del verde.
Dovranno frequentare il corso anche i titolari e i preposti di aziende che si occupano (anche secondariamente) di manutenzione del verde a partire dalla data del 23 febbraio 2016.
I corsi dovranno essere erogati dalle regioni anche per il tramite di enti formativi ad esse accreditati.
I corsi di formazione erogati dalle regioni per il tramite di enti ad esse accreditati e rivolti a lavoratori dipendenti possono essere finanziati dal Fondo Formazienda.
Esenzione corsi da comunicare entro il 21 febbraio 2020; corsi professionalizzanti e finanziamento attività formative
L’attività di manutentore del verde sta attraversando una fase evolutiva che si è manifestata sia in termini numerici (imprese che esercitano l’attività) che in termini di fatturato e di lavoratori occupati.
La mancanza di regolamentazione dell’attività ha aperto il fianco all’esercizio della stessa ad improvvisati ed “apprendisti stregoni” tesi più alla ricerca di un mezzo di sostentamento anziché alla conduzione di un’azienda.
Tale situazione ha sollecitato anche l’anima di Sistema Impresa che ha rappresentato nelle sedi istituzionali opportune la necessità di normare l’attività e di bloccare questo fenomeno crescente.
Il Legislatore ha accolto le richieste delle organizzazioni datoriali disciplinando l’attività dei giardinieri e dei manutentori di parchi tramite la legge 28 luglio 2016 n. 154.
Gli amanti del pollice verde non potranno più improvvisarsi giardinieri: per lavorare occorrerà dimostrare di possedere una formazione adeguata ed esperienza nel campo o frequentare e conseguire con successo un corso di qualifica professionale.
LE NUOVE REGOLE PER ESERCITARE L’ATTIVITÀ
Chi vorrà intraprendere l’attività dovrà essere in possesso di qualifiche professionali che sono state disciplinate in una prima fase dall’accordo Stato Regioni dell’8 giugno 2017 successivamente modificato ed integrato dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2018.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’8 gennaio 2018 ha istituito il quadro nazionale delle qualificazioni nell’ambito del quale la qualifica che si ottiene tramite il superamento del percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sopra menzionato, così come attualizzato dalle regioni, trova la propria collocazione.
Ogni Regione ha definito i requisiti formativi previsti dall’Art. 12 della Legge 154/2016 emanando specifiche disposizioni in merito alle attività formative. In linea di massima il percorso formativo è lo stesso previsto nell’Accordo Stato Regioni ma riteniamo opportuno suggerire di approfondire il tema regione per regione.
ESENZIONE DAI CORSI PROFESSIONALIZZANTI: COMUNICAZIONI ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2020
Chi esercita già la professione di manutentore del verde potrà richiedere l’esenzione dalla frequenza del corso di formazione. Ciò vale per tutte le persone che hanno già maturato una esperienza di almeno due anni come titolari, soci, dipendenti, collaboratori familiari e apprendisti di aziende iscritte al Registro delle Imprese con il codice ATECO 81.30.00, anche come codice secondario.
L’esenzione sarà applicata alle persone iscritte in ordini professionali del settore agrario/forestale o in possesso di un titolo di studio idoneo, come la qualifica professionale (IeFP) di Operatore agricolo, le qualifiche (SRQ) di Giardiniere o Operatore del verde, il diploma di istruzione superiore, laurea o master in discipline agrarie, ambientali e naturalistiche.
Le richieste di esenzione dovranno essere presentate entro il 21 febbraio 2020 agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o agli Albi delle imprese artigiane.
CORSI PROFESSIONALIZZANTI E FINANZIAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE
Dovranno invece frequentare il corso di abilitazione professionale da 180 ore (di cui almeno 60 ore di attività pratiche) le persone che non possiedono un titolo di studio in discipline agrarie e paesaggistiche e intendono avviare una nuova impresa di manutenzione del verde.
Dovranno frequentare il corso anche i titolari e i preposti di aziende che si occupano (anche secondariamente) di manutenzione del verde a partire dalla data del 23 febbraio 2016.
I corsi dovranno essere erogati dalle regioni anche per il tramite di enti formativi ad esse accreditati.
I corsi di formazione erogati dalle regioni per il tramite di enti ad esse accreditati e rivolti a lavoratori dipendenti possono essere finanziati dal Fondo Formazienda.