Associazione Sviluppo
Commercio, Turismo e Servizi
della Provincia di Cremona

16/04/2014 | news

Panifici e panificatori. Responsabile attività produttiva da nominare entro il 25.05

I panifici attivi alla data del 26.11.2013 devono comunicare al SUAP, entro 180 giorni, il nominativo del responsabile dell’attività produttiva ai fini dell’annotazione nel Registro delle Imprese come da Legge regionale n.10 del 07.11.2013 (allegato).
 
 
Il panificatore e i panifici devono possedere determinati requisiti per l’esercizio dell’attività:

E’ infatti necessario presentare SCIA – Modello A al SUAP come previsto dalla normativa:
Articolo 3 – Legge Regionale 07.11.2013, n. 10 (allegato).
Articolo 4 – Decreto Legge 04.07.2006, n. 223 (allegato).
Articolo 19 – Legge 07.08.1990, n. 241(allegato).
 
 
Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per avviare l’attività occorre nominare il responsabile dell’attività produttiva.
Può essere un collaboratore familiare, un socio o un lavoratore e deve essere designato dal legale rappresentante l’impresa di panificazione quando si presenta la SCIA.
Deve essere individuato un responsabile per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione dove ci sia il laboratorio di panificazione.
Il responsabile dell’attività produttiva deve assicurare:

il rispetto delle regole di buona pratica professionale
l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti
l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro
la qualità del prodotto finito.
Il responsabile dell’attività produttiva deve inoltre seguire un corso di formazione accreditato dalla Regione Lombardia. È escluso solo se:

ha lavorato per almeno tre anni presso un’impresa di panificazione come operaio panettiere o con una qualifica superiore;
ha esercitato per almeno tre anni l’attività di panificazione come titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d’opera con mansioni di carattere produttivo
possiede un diploma in materia di panificazione
possiede un diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l’attività di panificazione. Il diploma deve essere conseguito nel sistema di istruzione professionale, insieme a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni se il diploma è ottenuto prima del compimento della maggiore età
possiede un attestato di qualifica attinente l’attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP). L’attestato deve essere conseguito dopo un corso di formazione professionale, insieme a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno svolta presso imprese del settore.

 
 
Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l’attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all’igiene dei pòrodotti stoccati, prodotti e venduti.